Nuova Direttiva Pacchetti Turistici

Le nostre domande sulla nuova direttiva sui pacchetti turistici

Facciamo chiarezza sulla nuova legge

 

La nuova direttiva europea sui pacchetti turistici entrerà in vigore dal 1° luglio 2018 e per non farti cogliere impreparato è bene che ti informi prima sui cambiamenti introdotti, così da non rischiare di avere problemi prima, durante e dopo le vacanze.

Nelle scorse settimane ho pubblicato ben due articoli in cui ho affrontato alcuni aspetti e le principali novità. Nel primo articolo ho spiegato cos’è un pacchetto turistico e che cosa sono i servizi turistici collegati, una delle novità della direttiva; nel secondo articolo, invece, abbiamo visto nel dettaglio il modulo informativo, il contenuto del contratto di vendita, il difetto di conformità e il diritto di recesso.

A questo punto però sorgono alcuni dubbi su cosa succederà dal 1° luglio in avanti, perché la legge introduce nuove tutele verso il viaggiatore e nuove responsabilità per gli operatori. Inoltre vengono finalmente ricompresi dalla legge tutte le situazioni che ne erano escluse, come ad esempio la vendita di servizi turistici tramite i portali online (esempio Booking.com), ampliando l’ambito di applicazione della legge.

Abbiamo posto alcune domande a Santo David, agente di viaggi con esperienza ventennale, per capire meglio le conseguenze che la legge avrà.

Cosa cambia nella definizione di pacchetto turistico?

Una delle parti più rilevanti della nuova legge è proprio quella che riguarda la definizione di pacchetto turistico. Si vanno finalmente a regolamentare quelle “zone d’ombra”, in cui le diverse forme di acquisto createsi con lo sviluppo della vendita online hanno creato non pochi problemi. Fino a non molto tempo fa era abbastanza facile distinguere l’acquisto di un pacchetto dall’acquisto di un singolo servizio.

Il legislatore ha regolamentato tutte quelle nuove situazioni che si sono consolidate negli anni grazie al ricorso al web da parte di viaggiatori, ma anche di professionisti. Oggi si tende sempre più a spezzettare il pacchetto turistico così come lo conosciamo da sempre e ad assemblare una serie di servizi turistici, i quali a volte vengono venduti contemporaneamente e a volte a distanza di tempo l’uno dall’altra oppure in parte acquistati sul web e in parte in agenzia di viaggi.

Cosa succederà ai siti che vendono viaggi o servizi turistici online?

Semplicemente tutti, nessuno escluso, dovranno adeguarsi alla nuova normativa grazie alla quale vengono posti sullo stesso piano i venditori tradizionali e quelli digitali.

Quando il viaggiatore può dire di avere ricevuto tutte le informazioni che la legge prevede prima di formare il contratto?

La legge ha previsto dei modelli attraverso i quali fornire tutte le informazioni necessarie prima che il viaggiatore firmi il contratto. Questi ha il diritto di ricevere molte più informazioni di quante se ne prevedono ora, come ad esempio la lingua nella quale verrà effettuato un servizio incluso nel pacchetto o i dettagli sulle condizioni di mobilità e sicurezza durante il viaggio. Non cambia se il viaggio è acquistato in agenzia oppure online. I contratti attuali dovranno essere quindi aggiornati e risultare ben evidente che il consumatore prima di firmare è stato preliminarmente informato.

Cosa ne pensi del difetto di conformità?

Il difetto di conformità lascia molta libertà di interpretazione e potrebbe essere uno dei punti su cui si potrebbero aprire dei contenziosi se non si provvede a disciplinarlo bene.

La percentuale, che in caso di aumento del prezzo segna la soglia oltre la quale il viaggiatore acquisisce il diritto a recedere, si abbassa all’8%. Questo garantisce maggior tutela al viaggiatore?

L’aumento del prezzo è possibile solo in casi individuati dalla legislazione, come ad esempio l’aumento del carburante o il cambio valutario. Questo però non è bastato ad evitare problemi nel rapporto tra agenzie, operatori e clienti. Credo quindi che si possa interpretare come un elemento a favore del consumatore, per evitare che sia soggetto a rincari spropositati o che potrebbero incidere sulla sua volontà ad effettuare quella precisa vacanza.

Cosa ne pensi riguardo le responsabilità dell’organizzatore e del venditore?

L’attuale normativa spesso ha creato delle problematiche sulle effettive responsabilità del venditore e dell’organizzatore.

La nuova normativa dovrebbe portare chiarezza specificando bene quali siano le effettive responsabilità del venditore e quelle del venditore. Per il primo saranno più legate alle fasi di prenotazione, promozione e selezione dei fornitori dei servizi; per il secondo riguarderanno più la parte organizzativa e la gestione operativa del viaggio stesso.

Inoltre le tutele introdotte dalla nuova legge possono rassicurare il consumatore nel caso in cui si trovi in situazioni di estrema difficoltà a seguito di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, situazioni non occasionali negli ultimi tempi. Egli potrà recuperare le somme eventualmente versate, usufruire dei servizi prenotati o rientrare a destinazione.

Il legislatore si è orientato nell’estendere la responsabilità dell’organizzatore in via sussidiaria al venditore. Questo potrebbe essere il caso in cui un’agenzia si è avvalsa di un tour operator senza fondo di garanzia, qualora ci fosse insolvenza da parte del tour operator, l’agenzia viaggi sarà chiamata a rispondere.

In conclusione cosa pensi della nuova normativa?

Personalmente mi auguro che questa nuova normativa riesca a realizzare un equo bilanciamento tra le esigenze di un consumatore che acquista un viaggio e delle imprese del settore che lo vendono, siano esse agenzie di viaggi tradizionali, tour operator o operatori web e sopratutto che rendano consapevole il consumatore che rivolgersi a dei professionisti lo tutela molto di più del fai da te.

 

Hai un’altra domanda? C’è qualcosa che non hai capito? Scrivilo nei commenti.

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