Tutto quello che devi sapere sulla nuova legge sui pacchetti turistici (seconda parte)
La guida alla nuova normativa sui pacchetti turistici
Eccoci con la seconda parte della guida sulla nuova direttiva europea sui pacchetti turistici.
L’altra volta abbiamo affrontato la parte più corposa di questo argomento, mentre oggi andremo a scoprire quali altre modifiche sono state introdotte riguardo la normativa sui pacchetti turistici.
Per fare un piccolo riepilogo, ti riporto qui di seguito i principali punti che abbiamo trattato l’altra volta.
- La nuova normativa sui pacchetti turistici entrerà in vigore dal 1° luglio 2018 in Italia e in tutta l’Unione Europea.
- Come vuole la direttiva europea ciascun Stato membro ha dovuto emanare la propria legge nazionale di recepimento.
- L’obiettivo della direttiva è di rendere omogenea la normativa all’interno della UE e di disciplinare i servizi turistici venduti online, che fino ad oggi la legge sui pacchetti turistici non contemplava.
- Il pacchetto turistico rimane una combinazione di servizi, almeno due dei quali devono essere trasporto, alloggio, noleggio di veicolo o servizi non accessori agli altri tre. Inoltre la combinazione si considera pacchetto turistico se comprende almeno un pernottamento o supera le 24 ore.
- La direttiva europea introduce il “servizio turistico collegato”, che prevede le stesse tutele per il consumatore di quelle previste per il pacchetto turistico.
- Il limite dei viaggi organizzati dalle associazioni è di massimo 2 viaggi al fine di combattere l’abusivismo e di tutelare al meglio il consumatore.
Se te lo sei perso, puoi leggere l’articolo completo sulla nuova direttiva europea sui pacchetti turistici. Vediamo ora gli altri elementi della nuova legge.
Il modulo informativo
Prima di concludere il contratto di acquisto di un pacchetto turistico il consumatore deve ricevere un modulo informativo, ovvero un documento che riepiloghi le informazioni necessarie a conoscere tutti i dettagli sui servizi che si stanno acquistando.
Il Parlamento italiano ha deciso di riprendere pressoché testualmente gli articoli della direttiva europea riguardanti il modulo informativo. Nello specifico è nell’articolo 34 del decreto legislativo che si ritrovano tutti gli elementi che devono essere comunicati al consumatore.
L’organizzatore o il venditore devono fornire:
- le caratteristiche dei principali servizi turistici;
- il nome, l’indirizzo, il telefono e l’indirizzo email dell’organizzatore e del venditore;
- il prezzo totale, le tasse e le spese extra;
- le modalità di pagamento, l’importo da versare come acconto, la data entro cui versare il saldo;
- il numero minimo di partecipanti (se previsto) e la data entro cui è possibile risolvere il contratto per mancato raggiungimento del numero minimo;
- i documenti necessari e le formalità sanitarie;
- l’assicurazione, se facoltativa o obbligatoria.
Le informazioni vanno fornite in ogni caso, a prescindere da dove avvenga l’acquisto (sede fisica o online); devono essere chiare e semplici da comprendere, nonché leggibili se fornite in forma scritta.
Il contratto di vendita dei pacchetti turistici
È fondamentale sapere se si sta acquistando un pacchetto turistico, un servizio turistico collegato o altro perché solo per i primi due l’organizzatore e il venditore sono obbligati a fornire il modulo informativo, che sarà poi parte integrante del contratto.
Quindi tutto ciò che viene stabilito tra le parti prima del contratto può essere modificato solo con un accordo esplicito. Se ci sono modifiche necessarie l’organizzatore o il venditore devono comunicarle prima della conclusione del contratto stesso. Nel caso in cui non siano stati comunicati imposte, diritti e costi aggiuntivi prima di concludere il contratto, il viaggiatore non è obbligato al loro pagamento.
Se stai acquistando un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato, devi ricevere copia del contratto su un supporto durevole, ovvero in un modo tale che permetta al consumatore di conservarlo e di visionarlo ogni volta che sia necessario.
Puoi richiedere una copia cartacea se il contratto viene stipulato in presenza dell’organizzatore o del venditore. Qualora la vendita avvenga al di fuori dei locali commerciali, il contratto va stampato oppure fornito su supporto durevole se accetti tale forma.
Il contratto contiene non solo tutte le informazioni che ti ho elencato prima, ma anche:
- le richieste del viaggiatore che sono state accettate dall’organizzatore;
- la responsabilità dell’organizzatore per l’esecuzione in modo esatto di tutti i servizi inclusi nel contratto e dell’assistenza in caso di difficoltà del viaggiatore;
- chi è incaricato a proteggere il consumatore in caso di insolvenza;
- i recapiti del rappresentante locale dell’organizzatore da contattare in caso di difficoltà o di difetto di conformità durante l’esecuzione;
- l’obbligo di comunicare eventuali difetti di conformità da parte del viaggiatore;
- le modalità per mettersi in contatto con il minore non accompagnato o il suo responsabile nel luogo di soggiorno;
- le modalità per risolvere le controversie e la relativa disciplina applicabile;
- le modalità per la cessione del contratto ad un’altra persona.
In caso di controversia sarà il professionista che avrà l’onere di provare che tutte le informazioni siano state comunicate al viaggiatore.
Il difetto di conformità
La direttiva europea definisce il ‘difetto di conformità’ come un inadempimento o una inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e prevede che sia il viaggiatore a informare l’organizzatore di eventuali difetti senza ritardo.
Quando si ha un difetto di conformità? Nel caso in cui uno dei servizi turistici non viene eseguito come pattuito nel contratto firmato. È l’organizzatore che deve porre rimedio a questo difetto tranne i casi in cui gli sia impossibile o i costi che dovrà sostenere siano sproporzionati in confronto all’entità del difetto e del valore dei servizi che hanno subito tale difetto. È, invece, il viaggiatore a decidere il periodo entro il quale il difetto deve essere risolto, se l’organizzatore non riesce è il viaggiatore a porre rimedio chiedendo poi il rimborso delle spese. Il periodo non va specificato se l’organizzatore si rifiuta o se non è necessario eliminare il difetto immediatamente.
Nel caso in cui parte sostanziale dei servizi non può essere fornita così come scritto nel contratto, l’organizzatore deve trovare una soluzione alternativa equivalente o superiore, affinché l’esecuzione del pacchetto possa procedere. Se la soluzione alternativa è di qualità inferiore, l’organizzatore deve concedere al viaggiatore una riduzione del prezzo.
Il viaggiatore può rifiutare le soluzioni alternative? Sì, ma solo se le proposte non sono comparabili a quanto inizialmente previsto o se la riduzione di prezzo è inadeguata.
Il difetto di conformità dà diritto al viaggiatore di recedere dal contratto.
Diritto di recesso
Un altro punto trattato dalla nuova legge è il diritto di recesso, che viene previsto:
- entro 14 giorni dalla stipula del contratto per i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali;
- nel caso in cui il prezzo del pacchetto aumenti oltre l’8% (prima era il 10%).
Siamo arrivati al termine della seconda parte della guida sulla nuova legge sui pacchetti turistici.
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